Con la proposizione della domanda giudiziale, ai sensi del co. 1 dell’art. 2943 c.c. (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo“) scaturisce l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste a due effetti:
la citazione a giudizio provoca non solo l’interruzione del termine di prescrizione, ma comporta, quale conseguenza ulteriore…
Articolo originale di Stefano Ligorio.
L’atto di citazione produce l’interruzione del termine di prescrizione e la sospensione dello stesso per tutta la durata del processo civile e fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.ultima modifica: 2021-03-05T18:43:41+01:00da
Reposta per primo quest’articolo